Amministrazione di sostegno per il coniuge separato che sperpera il proprio patrimonio e mette a rischio l’obbligo di mantenimento

23 Gennaio 2024

Amministrazione di sostegno per il coniuge separato che sperpera il proprio patrimonio e mette a rischio l’obbligo di mantenimento

di Giuseppina Vassallo, Avvocato, in eclegal.it

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 28/12/2023 n. 36176

Amministrazione di sostegno – Prodigalità

(artt. 404 e ss c.c. – art. 415 comma 2 c.c.)

Massima: “Se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, diminuendo sempre più ciò di cui legittimamente dispone, non può ridursi nella condizione in cui non sia più in grado di assicurare gli obblighi di solidarietà già posti a suo carico – il mantenimento al coniuge separato – ed esporsi rischio di indigenza.

Può essere nominato un amministratore di sostegno nell’interesse stesso del soggetto che, pur in assenza di una patologia psichica, ponga in essere condotte di dissipazione del denaro o del patrimonio ingiustificata o per motivi futili, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare.

CASO

Una moglie separata titolare di assegno di mantenimento agisce per far nominare al marito un amministratore di sostegno sostenendo che nell’ultimo periodo aveva iniziato sperperare il proprio patrimonio in maniera sproporzionata rispetto alle proprie condizioni economiche.

L’uomo aveva infatti venduto fondi agricoli per euro 1.240.000,00 spendendo subito la metà della somma senza voler rendere conto della spesa a nessuno.

Secondo l’ex moglie l’uomo poteva essere stato influenzato da terzi soggetti, tra cui forse una donna con cui lo stesso intratteneva una relazione.

Il giudice tutelare di Ferrara aveva accolto la domanda nominando un amministratore di sostegno in ragione della prodigalità del soggetto, ma la Corte d’Appello di Bologna, aveva ribaltato la decisione.

Secondo la Corte, in base a ciò che era emerso dalla CTU eseguita in corso di causa, l’uomo non era affetto da patologie psichiche ed era in grado di intendere e di volere.

Non poteva inoltre essere definito una persona “fragile” tenuto conto della sua storia personale e dei risultati raggiunti nella vita e comunque un soggetto non suggestionabile.

La Corte di merito ha concluso che l’accertato impoverimento del patrimonio, il disordine e l’inadeguatezza nella gestione dell’azienda, non costituissero di per sé prodigalità, osservando che l’amministrazione di sostegno non è finalizzata alla conservazione del patrimonio.

Infine, secondo i giudici dell’appello, la coniuge separata, che lamentava il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, ben poteva ricorrere ad altri strumenti a garanzia del proprio credito.

La donna ricorre in Cassazione, dove si censura principalmente l’omesso esame di fatti rilevanti non adeguatamente valutati dai giudici di merito.

In particolare, era rilevante la condotta omissiva dell’uomo, il quale non aveva ottemperato alla richiesta di depositare una completa documentazione bancaria in sede di perizia contabile, non consentendo così la ricostruzione del suo patrimonio finalizzata alla valutazione della prodigalità dell’uomo.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

I principi sottesi all’istituto dell’amministrazione di sostegno

La Corte spiega che la prodigalità si può definire come un “comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche”.

La condotta configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 c.c., comma 2, anche se non ricollegabile a malattia o infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, come ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare (Cass. Civ. n. 786/2017).

Per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018, Cass. Civ. n. 20664/2017, Cass. Civ. n. 18171/2013), l’amministrazione di sostegno può essere nominato, nell’interesse del beneficiario con riguardo alla persona e/o al suo patrimonio, anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità.

Nel caso specifico la Corte d’appello ha compiuto errate valutazioni.

La prodigalità di per sé non è espressione di una patologia psichica o psichiatrica e non è necessariamente collegata all’esistenza di alterazioni delle facoltà mentali del beneficiando, ma si fonda sull’esame di concrete condotte che potrebbero portare il soggetto a rischio di indigenza.

Secondo la giurisprudenza dominante, la prova della prodigalità può essere ricavata da presunzioni gravi, precise e concordanti, ottenute dal complesso degli indizi, da valutarsi nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri (Cass. Civ. n. 34950/2022 e Cass. Civ. n. 9054/2022).

Doveva dunque essere considerata rilevante la condotta omissiva dell’uomo in sede di CTU contabile. Il giudice avrebbe certamente, in base ai poteri officiosi ex art. 407 c.c., potuto disporre a tal fine una integrazione della perizia.

Conclude la Cassazione affermando che se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico (l’aiuto all’ex coniuge), ma anche quelli in favore della propria persona.

QUESTIONI

Le limitazioni nell’interesse del soggetto non violano le norme della Convenzione europea

Anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la legge italiana sull’amministrazione di sostegno proprio per un caso di prodigalità (Corte EDU Sent. 06/07/2023 – ricorso n. 46412/21).

La Corte ha dichiarato che l’ingerenza nella vita privata e familiare del soggetto sottoposto alla misura di sostegno, persegue uno “scopo legittimo”, ossia la protezione del soggetto e ciò anche se la decisione di assoggettare la persona all’amministrazione di sostegno, privandola in parte della sua capacità giuridica, non sia basata sull’accertamento di un’alterazione delle sue facoltà mentali, ma sull’eccessiva prodigalità che lo porti a rischio di indigenza.

Centro Studi Forense – Euroconference